Dal 1° marzo sono in vigore i nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale in Veneto.
I direttori delle Ater del Veneto ed i Comuni interessati stanno inviando in questi giorni le lettere di comunicazione e relativi bollettini precompilati agli oltre 40 mila inquilini assegnatari di un alloggio pubblico di proprietà di Ater, Comuni o municipalizzate.

I nuovi canoni, ricalcolati grazie all’utilizzo della piattaforma regionale che raccoglie tutte le informazioni dei nuclei assegnatari e degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, hanno valore retroattivo, a partire dal 1° luglio scorso.

Nella quasi totalità dei casi i nuovi conteggi determinano riduzioni del canone dovuto: le Aziende territoriali Ater delle sette province venete provvederanno a restituire agli assegnatari quanto percepito in più dal 1° luglio scorso, data di applicazione delle novità introdotte con la legge regionale 39/2017.

Gli importi dovuti saranno ripartiti in più mensilità e dovranno essere corrisposti nel più breve periodo possibile, comunque in ogni caso entro il 31 dicembre di quest’anno.

I conguagli comportano complessi ricalcoli che vanno adeguati da caso a caso in quanto nel frattempo ci possono essere state modifiche dei dati reddituali, della composizione del nucleo familiare o altri fattori che sono intervenuti a modificare le condizioni oggettive in cui si trovano gli assegnatari di alloggi.

Queste le principali novità per gli inquilini Ater:

a) il limite di reddito Isee per poter mantenere il diritto all’alloggio pubblico sale da 20 mila a 35 mila euro per gli assegnatari ‘storici’, cioè per gli inquilini entrati in base alla ‘vecchia’ legge 10/1996;
b) la permanenza è garantita, indipendentemente dal reddito, se nel nucleo familiare è presente un anziano over 65 o una persona disabile;
c) per gli inquilini che hanno ottenuto un alloggio pubblico in base alla ‘nuova’ legge 39/2017 la soglia di reddito annuo per mantenere il diritto all’alloggio sale da 20 a 26 mila euro;
d) l’importo del canone deve essere sterilizzato dall’eventuale applicazione dell’Iva (che è quindi a eventuale carico delle aziende e non degli assegnatari degli alloggi).

Inoltre, sono state introdotte alcune modifiche nel calcolo della situazione economica dell’inquilino e quindi del valore del canone:

• il valore massimo del canone ‘sopportabile’ scende dal 25 al 18% del reddito del nucleo assegnatario;
• per i nuclei con redditi fino a 15 mila euro annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza e con patrimoni mobiliari fino a 50 mila euro, si prevede una franchigia di 20 mila euro, migliorativa rispetto alla franchigia massima prevista dalla normativa nazionale ISEE;
• nel caso in cui l’inquilino sia titolare di immobili non alienabili o non fruibili, potrà richiedere al Nucleo Tecnico di Analisi una rivalutazione del proprio Isee e quindi del valore del canone;
• nel caso in cui l’assegnatario abiti un alloggio con dimensioni superiori di oltre il 50% rispetto a quelle previste dal nuovo regolamento regionale, potrà scegliere tra due alternative: la mobilità in altro alloggio di dimensioni inferiori e con canone ridotto, oppure mantenere l’alloggio in assegnazione pagando il relativo canone;
• per gli assegnatari con redditi fino a 15 mila euro annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza che abbiano evidenziato un significativo incremento del canone di locazione a seguito della legge 39/2017, gli aumenti saranno graduali, spalmati nell’arco di tre anni;
• per i nuclei dove almeno un componente ha più di 75 anni e un Isee inferiore a 6 mila euro si applica il canone minimo di 40 euro fino al primo rinnovo contrattuale, purchè siano in regola con il pagamento dei canoni precedenti e delle spese per i servizi accessori;
• infine, le Ater (nonché i Comuni e le agenzie municipalizzate di gestione del patrimonio pubblico) nel determinare i valori medi immobiliari comunali ai fini del calcolo del canone, applicheranno agli alloggi le categorie inferiori ‘scadente’ e ‘normale’, anziché quelle superiori ‘normale’ e ‘ottimo’: la diversa classificazione potrà determinare una diminuzione dei relativi valori degli affitti.

«Si ricorda che la legge 39/2017 ha riformato i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, – sottolinea il presidente dell’Ater di Verona Damiano Buffo – i contratti di locazione ora sono temporanei e soggetti a rinnovo e i canoni sono parametrati non solo alla qualità e alla superficie dell’alloggio, ma anche alla situazione economica e patrimoniale degli inquilini.
Le modifiche legislative e regolamentari approvate da Giunta e Consiglio a fine dicembre, hanno reso più graduale l’applicazione della riforma dell’edilizia residenziale pubblica tutelando gli assegnatari più vulnerabili, cioè i nuclei a basso reddito, gli anziani, le persone disabili».

Infatti, per circa l’85% degli assegnatari l’applicazione dei nuovi canoni comporta una riduzione, a volte anche molto consistente del canone mensile, mentre per il restante 15 % l’aumento del canone è determinato in misura preponderante alle mutate e migliorate condizioni economiche del nucleo assegnatario e quindi alla presentazione di valori di ISEE più elevati.

​Foto: a sinistra, alloggi Ater a Verona; a destra dall’alto, il presidente dell’Ater di Verona Damiano Buffo; la sede veronese di Ater.