«Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato un proprio decreto, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi». – Questo è quanto confermato in una nota di Palazzo Chigi – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito».
l testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento. Per quanto concerne il Veneto ecco, in sintesi, alcune note principali.
SOSPENSIONE degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
SOSPENSIONE, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
L’APERTURA dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (detto DROPLET).
SOSPENSIONE, sino all’8 marzo 2020, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO!
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR E PUB a condizione che il servizio sia espletato per i SOLI POSTI A SEDERE e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, I CLIENTI siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un 1 METRO!
ATTIVITÀ DELLE ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
RIGOROSA LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;