IL SINDACO

Premesso che l’Azienda ULSS 9 – Scaligera di Verona, con nota del 6 agosto 2018, acquisita al protocollo generale il 10 agosto 2018 al n. 31435, ha segnalato il manifestarsi di un caso umano di West Nile Disease in un residente del Comune di Legnago;

viste le indicazioni impartite della Regione Veneto nel Piano Regionale di sorveglianza integrata e misura di lotta ai vettori – 2018 per la gestione delle emergenze sanitarie;

viste le disposizioni della nota AULLS sopra richiamata che ritengono indispensabile provvedere a:

fornire una corretta informazione alla popolazione, rendendola edotta

della necessità di proteggersi dalle punture di zanzara;

verificare i piani di disinfestazione in atto e valutarne l’efficacia secondo la metodologia descritta nel Piano;

trattare i focolai larvali presenti intorno al sito ove è stato riscontrato il caso umano per un raggio di 500 metri in presenza di area urbanizzata;

in area urbana effettuare inoltre un intervento adulticida (spaziale)

utilizzando p.a. ad azione abbattente (tetrametrina e/o fenotrina) per un raggio di 200 metri dall’abitazione;

in area rurale si può procedere con un intervento mirato e limitato

all’area dell’abitazione e a tutti quei potenziali target posti nelle immediate vicinanze e precedentemente identificati dagli operatori, quali piccole aree verdi, macchie arbustive o fabbricati di servizio che possano dar rifugio alle zanzare adulte;

in occasioni di manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum all’aperto …) programmare un intervento adulticida prima della manifestazione stessa;

dato atto che l’informazione alla popolazione è stata eseguita con avviso pubblico del 6 agosto 2018, prot. 30451 e che è in corso l’attuazione del piano di contenimento comunicato all’Azienda ULSS 9 il 18 maggio 2018, prot. 19086;

rilevato che la zona non è densamente urbanizzata o agricola, ma sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti con il retro verso campagna disposte prevalentemente lungo via Savinaro;

considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell’Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e/o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

visto:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario

nazionale” con particolare riferimento all’articolo n. 13 del Capo I del Titolo I (“Attribuzioni dei Comuni”) e dell’articolo 32, coma 3 (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”)

 la Circolare del Ministero della Salute “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018”;

 il “Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

 le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore della Sanità;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 20 marzo 2012, n. 443;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona compresa nel raggio di 500 metri dall’area di contagio sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale di supporto all’Azienda ULSS 9 di Verona nella sorveglianza e controllo dei vettori e comunque seguendo le indicazioni operative del protocollo di emergenza:

 di permettere l’accesso degli operatori della ditta BIODISINFEST PEST CONTROL di Boschini Gandalf, incaricata del servizio di disinfestazione, per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata nel raggio di 500 metri;

 di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali nel raggio di 200 metri a partire dalle ore 22.00 di venerdì 17 agosto 2018 fino al termine delle operazioni previsto per le ore 6.00 di sabato 18 agosto 2018, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Azienda ULSS 9;

ORDINA INOLTRE

ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l’effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centro commerciali, ecc.) fino al 31 ottobre 2018 di:

attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

affiggere copia delle presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione di acqua nei tombini;

trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home gardenecc…;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte e improduttive, al taglio periodico dell’erba onde impedire l’annidamento di adulti di zanzara;

svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

di adottare le seguenti precauzioni:

prima del trattamento adulticida nei giorni ed orari sopraindicati:

raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronte al consumo o proteggere le piante con teli in plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida;

durante il trattamento adulticida tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio diaria;

si raccomanda in seguito al trattamento di:

procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua

e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento;

 in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia

data ampia diffusione;

sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

Settore I “Affari generali, legali, socio-culturali per la diffusione nel sito internet del Comune e sui canali social;

Settore III “Lavori Pubblici ed Urbanistica” –

Sede Comando di Polizia Locale – 

Sede  BIODISINFEST PEST CONTROL di Boschini Gandalf;

Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione di Verona;

Si prende atto che l’ing. Gianni Zerbinati Dirigente del III settore attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento il Servizio 4° – Tutela ambientale e gestione del territorio;

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Legnago, li 16/08/2018

    IL SINDACO

F.to Clara Scapin